LA SUCCESSIONE - L'EREDITA'
Attenzione: il diritto successorio è una materia molto complessa e, come tale, il TUO problema non può essere trattato superficialmente. se vuoi conoscere i TUOI diritti in tema di successione ereditaria... o ritieni che una divisione ereditara abbia leso un TUO DIRITTO... vuoi redigere testamento ed essere sicuro che sia valido ed efficace? o, più semplicemente, desideri solo sapere "come stanno realmente le cose", al fine di evitare fastidiosi e imbarazzanti litigi, anche futuri, in famiglia... GLI AVVOCATI ASSOCIATI RISPONDONO ALLA TUA DOMANDA: CLICCA QUIDi seguto ti forniamo delle informazioni di carattere generale che, tuttavia, ti invitiamo a cosiderare a puro scopo informativo. L'assistenza legale di un Avvocato, che possiamo fornirti, non può essere sostituita dalla semplice lettura di quanto segue. Per successione si intende il trasferimento di uno o più diritti da un soggetto a un altro. La morte estingue la capacità giuridica della persona e i diritti ad essa inerenti, ossia i diritti personali, ma non i diritti patrimoniali che dovranno essere perciò trasmessi ad altri. Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama diritto ereditario o successorio
1. L'APERTURA DELLA SUCCESSIONEART. 456 C.C. L'erede subentra in tutte le situazioni giuridiche relative al de cuius, sia per le attività, che per le passività. ART. 457 C.C. In assenza di testamento, l'eredita è distribuita secondo il principio delle successioni legittime cioè a norma degli artt. 565 e segg. C.C. 2. SUCCESSIONE LEGITTIMAL'ordinamento giuridico consente al singolo di disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere, mediante testamento. Se il singolo non ha disposto in tutto o in parte dei suoi beni, interviene la legge ad indicare come essi devono essere assegnati e distribuiti e si applica la c.d. successione legittima. Successione legittima = assenza di testamento ARTT. 565-586 C.C. In questo caso i beni del defunto devono essere assegnati e distribuiti. Si apre anche quando il defunto ha disposto solo per una parte del suo patrimonio. In mancanza di eredi l'eredita è devoluta allo Stato il quale non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati. ART. 565 C.C.
I DIRITTI SUCCESSORI DEI FIGLI.I figli legittimi, nati in costanza di matrimonio, sono equiparati ai figli naturali, purché riconosciuti volontariamente dai genitori. Essi succedono per legge al padre e alla madre in parti uguali. Lo status di figlio legittimo è acquistato direttamente anche dal figlio adottato in forza della c. d. adozione legittimante: egli, dunque, non è semplicemente equiparato ad un figlio legittimo, ma risulta tale a tutti gli effetti. I DIRITTI SUCCESSORI DI FRATELLI E SORELLE, DI GENITORI E ASCENDENTI.I fratelli e le sorelle del de cuius, hanno diritto ad acquistare l'eredita in parti uguali in mancanza di coniuge, genitori e ascendenti. LA SUCCESSIONE DEL CONIUGE.Una particolare disciplina riguarda il coniuge; attualmente infatti il coniuge concorre a pieno diritto nell'eredita. Al coniuge è devoluta l'intera eredita' solo in mancanza di figli, ascendenti, fratelli e sorelle; in caso contrario, concorre con gli altri eredi legittimi secondo quote stabilite dalla legge. Il coniuge separato senza addebito gode dei medesimi diritti del coniuge non separato. Nel caso in cui, al coniuge sopravvissuto sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, egli ha esclusivamente diritto ad un assegno vitalizio qualora risulti già titolare degli alimenti al momento dell'apertura della successione. Successivamente al divorzio, in caso di morte dell'ex coniuge, si ha diritto alla pensione di reversibilità purché non si sia nel frattempo passati a nuove nozze. ART. 540 C.C. In mancanza di figli, al coniuge si devolve l'intera eredita In caso di un figlio il patrimonio andrà attribuito:
In caso di più figli:
I DIRITTI SUCCESSORI DEGLI ALTRI PARENTI.In mancanza di altri soggetti, l'eredita può essere raccolta dai parenti fino al sesto grado. A tale riguardo, è applicabile la regola secondo cui il parente più prossimo esclude il più remoto, mentre, a parità di grado, l'eredita è ripartita in parti uguali. LA SUCCESSIONE A FAVORE DELLO STATO.ART. 586 C.C. 3. SUCCESSIONE NECESSARIAIlsingolo può disporre dei suoi beni per il periodo successivo alla morte, nel modo che ritiene più opportuno, purchè non leda i diritti che la legge assicura ai congiunti più stretti tassativamente indicati dalla legge stessa. Quando vi sono determinate categorie di successibili una parte dei beni del de cuius deve essere attribuita a loro. La quota che la legge riserva a costoro si chiama "quota di legittima", i successibili che vi hanno diritto sono designati con il nome di "legittimari" e non devono essere confusi con i successori legittimi cioè con coloro ai quali l'eredita è devoluta per legge. CATEGORIE DI LEGITTIMARI
Nella successione, la riserva dell' eredita a favore dei figli legittimi o naturali non è fissa ma variabile a seconda del numero dei figli e l'esistenza o meno del coniuge. La riserva dell' eredita' a favore degli ascendenti legittimi opera solo se il defunto non lascia figli legittimi o naturali. Se all'apertura della successione vi sono dei legittimari, il patrimonio ereditario si distingue in due parti:
4. SUCCESSIONE TESTAMENTARIAART. 587 C.C. Scopo dell'istituto della successione è la tutela dell'interesse individuale del testatore a disporre dei propri beni, la cosiddetta eredita', anche dopo la morte. Per sua natura, il testamento è un atto sempre revocabile dal de cuius fino all'ultimo attimo di vita, affinché esso rispecchi il più possibile la volontà del testatore La successione testamentaria prevale su quella legittima. Tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge hanno la capacità di testare. Sono incapaci di disporre per testamento:
Il codice civile prevede:
LA SUCCESSIONE : TESTAMENTO OLOGRAFOART. 602 C.C. Requisiti di forma: * autografia: la scheda deve essere scritta per intero dal testatore con la sua grafia; * data: deve contenere l'indicazione del giorno, mese, anno, la loro mancanza espone il testamento ad annullamento; *sottoscrizione: ha lo scopo di designare con certezza la persona del testatore e di perfezionare il negozio testamentario. ART. 603 C.C.
LA SUCCESSIONE : TESTAMENTO SEGRETOE' un atto pubblico complesso che si compone di una scheda contenente le dichiarazioni del testatore e di un atto di ricevimento della scheda stessa da parte del notaio. Presenta il vantaggio proprio dell'olografo (segretezza del contenuto) oltre a tutte le garanzie di custodia, integrità ed autenticità La scheda può anche non essere autografa ma deve essere sottoscritta dal testatore. La data del testamento è quella dell'atto di ricevimento LA SUCCESSIONE : TESTAMENTISPECIALIIn particolari circostanze non è possibile osservare le forme minuziose del testamento ordinario e non è agevole ricorrere al notaio (malattie contagiose, calamità, infortuni, a bordo di navi o di aeromobili). Questi testamenti presentano la caratteristica di perdere la loro efficacia tre mesi dopola cessazione della causa che ha impedito al testatore di avvalersi delle forme ordinarie. INVALIDITÀ DEL TESTAMENTOIl legislatore stabilisce l'invalidità del testamento in alcuni casi:
REVOCA DEL TESTAMENTOIl testamento è revocabile fino all'ultimo momento di vita del testatore. La revoca può essere:
PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTOIl testamento è valido fin dal momento in cui è posto in essere. Dopo la morte del testatore deve essere conosciuto e il suo contenuto divulgato. Il testamento olografo e segreto devono essere pubblicati mentre quello pubblico deve essere, dal notaio che lo ha ricevuto, semplicemente comunicato agli eredi L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE
ART. 459 C.C. Prima dell'accettazione della eredita' il chiamato all'eredita può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni caduti in successione, può compiere tutti gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione. L'eredita può essere accettata puramente o con il beneficio d'inventario Il diritto di accettare l'eredita si prescrive in 10 anni. Il termine decorre dal giorno di apertura della successione. Non si possono accettare le eredita devolute ai minori, interdetti,inabili se non con beneficio d'inventario. CAPACITÀ DI SUCCEDEREIl Codice Civile ritiene capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione. Si presume concepito chi è nato entro 300 gg. dalla morte della persona che ha lasciato l'eredita. Possono succedere nel testamento anche le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti RINUNCIA ALL'EREDITA'ART. 520 C.C. …la rinuncia all'eredita' deve essere totale, non può essere condizionata né a termine né parziale... Deve risultare da atto formale e a norma dell'ART. 519 C.C. deve effettuarsi o con una dichiarazione ricevuta da un notaio o effettuata avanti il cancelliere del tribunale. Con la rinuncia di un erede, la parte che sarebbe a lui spettata viene attribuita in accrescimento agli altri coeredi a meno che non vi sia il subentro di un discendente legittimo. Il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredita. La rinuncia alla eredita' è un atto revocabile semprechè non sia trascorso il termine per la prescrizione della facoltà di accettare l'eredita. Per la successione testamentaria prevista ad un solo erede, in ipotesi di rinuncia dell' eredita', la quota viene attribuita ai coeredi. ACCETTAZIONE DELL' EREDITA CON BENEFICIO D'INVENTARIOTale istituto ha lo scopo di evitare la "confusione" del patrimonio del defunto con quello dell'erede:
L'accettazione con beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o da un cancelliere del Tribunale. Se, nell' eredita' ci sono proprietà immobiliari la dichiarazione va trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari Il chiamato deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione.
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