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danno all'immagine 

buon giorno, avendo lavorato per 3 anni con la qualifica di direttore commerciale per una ditta italiana ,ho scoperto che il mio nominativo appare ancora sul sito della mia ex azienda nonostante io non faccio piu parte della societa. ritengo un danno per la mia immagine cosa devo fare? grazie

 

  

Risposta

Gentile Signor [omesso],

ai sensi dell’art. 7 c.c., norma che tutela il diritto al nome, la persona che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente fanno del proprio nome, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento del danno.

Il diritto al nome - come diritto all’uso esclusivo del proprio nome - è protetto con la c.d. azione di usurpazione che spetta contro chi usi indebitamente il nome di altri nelle seguenti ipotesi:
a) per identificare sé, attribuendosi la rinomanza acquisita da altri;
b) per indicare una cosa, scegliendo come marchio di un prodotto per esempio il nome di una persona;
c) per fare comunque indebito uso del nome altrui;

In quest’ultimo caso pacifica giurisprudenza ha affermato che “l’uso non autorizzato del nome altrui costituisce una illecita lesione sia del diritto di cui all’art. 7, che dell’identità personale e comporta pertanto il risarcimento del danno” (ex plurimis Trib. Milano 2 marzo 2000).

L’azione di usurpazione mira ad ottenere dal giudice una sentenza che ordini la cessazione del fatto lesivo, e di tale sentenza può altresì essere ordinata dal giudice la pubblicazione in uno o più giornali.

Non occorre che la persona lesa provi di avere subito un danno basta che il nome sia stato usurpato e che il fatto appaia suscettibile di recargli un pregiudizio, anche non economico, ossia che sussista il serio pericolo di in generare nelle persone una qualche forma di confusione.

Per ottenere inoltre il risarcimento del danno occorrerà invece provare, oltre al dolo o la colpa dell’autore della violazione, il pregiudizio effettivamente subito secondo la disciplina del fatto illecito ex art. 2043 c.c..

Ai fini pratici Le suggerisco di diffidare la ditta, presso cui prestava la sua attività lavorativa, a perpetrare tale condotta lesiva significando loro che, in difetto, adirà l’autorità giudiziaria.

Qualora ritenga che da tal fatto lesivo sia a Lei derivato, in modo concreto, anche un danno (sia patrimoniale che non), potrà ottenere dall’autorità giudiziaria - adempiendo all’onere della prova a suo carico - anche il risarcimento.

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